Importante vittoria sulla questione depennati: ottenuto il reinserimento in GAE con ricorso al giudice del lavoro
Con una recentissima sentenza pubblicata l’11 maggio 2016, il Tribunale di Termine Imerese, ha accolto il ricorso proposto nell’interesse di una docente che, precedentemente inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento, era stata depennata per non avere prodotto la domanda di aggiornamento del punteggio.
La docente, in possesso del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, con la cancellazione non avrebbe potuto partecipare alle immissioni in ruolo che, di anno in anno, sulla base del contingente, il Ministero dell’Istruzione effettua.
Le conseguenze della vittoria del ricorso per la docente: reinserimento immediato nelle gae
Con questa pronuncia del giudice del lavoro, la docente ora dovrà essere reinserita nelle GAE, graduatorie ad esaurimento, per la scuola dell’infanzia e primaria, e avrà, finalmente, la chance di ottenere la tanto ambita immissione in ruolo.
La decisione costituisce un’importante precedente per tutti i soggetti che, con ricorsi pendenti innanzi ai Tribunali del lavoro di tutta Italia, o intenzionati a proporre ricorso, vogliono essere reinseriti e vogliono, quindi, vedere tutelato il diritto che il giudice del lavoro di Termini Imerese ha riconosciuto.
Commento sulla sentenza di accoglimento del ricorso: perchè il giudice ha detto sì al reinserimento nelle gae
Il giudice ha sancito principi già espressi dal Consiglio di Stato che nel 2014, con la sentenza n. 3568, ha dichiarato illegittimo il D.M. 42/2009 nella parte in cui associava alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria e ha esteso le stesse motivazioni per i successivi decreti che disciplinano l’aggiornamento delle graduatorie.
Il principio è stato sancito ora, dal giudice del lavoro, che per tutelare il diritto dei docenti al reinserimento in GAE, ha ritenuto di dover disapplicare i decreti recanti le modalità di aggiornamento delle graduatorie, da ultimo il D.M. 235/2014.